Nel giugno del 2009 l’Avvocato Stefania Beccati ha partecipato, con il patrocinio della Scuola Superiore dell’Avvocatura, all’udienza, presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in Strasburgo, della Grand Chamber, relativa al caso Lautsi Vs. Italia. L’argomento, famoso, che aveva visto, inizialmente, la condanna dell’Italia a livello europeo, riguardava l’affissione del crocifisso nelle aule di scuola.
L’esperienza, che ha previsto la partecipazione di Avvocati e Dottori dei diversi Fori italiani, è stata estremamente formativa ed importante, in quanto momento di aggregazione, opportunità di formazione ed occasione di confronto.
Aggregazione: è stato interessante conoscere colleghi provenienti da tutte le parti d’Italia, profondamente impegnati nella tutela dei diritti umani a livello europeo, cosa ancora poco nota a molti colleghi e magistrati. Ha permesso anche di indagare e approfondire il funzionamento delle diverse Scuole Forensi presenti sul territorio.
Formazione: vedere dal vivo e capire il meccanismo ed il funzionamento delle istituzioni europee. Dialogare con gli Avvocati e con i rappresentanti dello Stato davanti alla Corte.
Confronto: prendere coscienza di una realtà lavorativa che non è solo quella italiana (diverse sono, infatti, le opportunità formative presso le istituzioni europee, sia in forma di tirocinio che di stage). Riflettere sul ruolo, niente affatto marginale, dell’Avvocato per il rispetto e il valore della normativa europea in tema di tutela dei diritti umani e fondamentali.
INTRODUZIONE SUL CASO LAUTSI
All’origine del procedimento c’è una richiesta diretta contro la Repubblica Italiana da una cittadina di questo Stato, Sig.ra Soile Lautsi, la quale ha investito la Corte il 27 Luglio 2006 in virtù dell’art. 34 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali.
La ricorrente risiede ad Abano Terme ed ha due bambini, all’epoca dei fatti di undici e tredici anni, che, nell’anno 2000-2001, frequentavano una scuola pubblica del paese.
Le classi dell’istituto presentavano tutte un crocifisso nelle aule, fatto che la ricorrente riteneva contrario al principio di laicità secondo il quale desiderava educare i propri figli. Finché, nell’Aprile 2002, decide di sollevare la questione nel corso di una riunione scolastica.
Il 27 Maggio 2002 la direzione scolastica decideva di lasciare i crocefissi nelle classi.
Il 23 Luglio 2002 la Sig.ra Lautsi impugnava tale decisione dinanzi al TAR Veneto. Facendo riferimento agli articoli 3 e 19 Cost. e all’art. 9 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, in tema di libertà di pensiero, di coscienza e di religione, ella adduceva la violazione del principio di laicità.
Il 14 Gennaio 2004 il Tribunale Amministrativo della Regione Veneto riteneva che la questione di costituzionalità non era palesemente infondata e investiva della questione la Corte Costituzionale.
Con ordinanza del 15 Dicembre 2004 la Corte Costituzionale si definiva incompetente, dato che le disposizione della controversia in essere non erano leggi dello Stato, ma regolamenti privi della forza di legge.
La procedura dinanzi al TAR riprendeva, e con sentenza del 17 Marzo 2005, lo stesso Tribunale respingeva il ricorso della Sig.ra Lautsi.
La ricorrente proponeva ricorso avanti al Consiglio di Stato.
Con sentenza del 13 Febbraio 2006 anche quest’ultimo respingeva il ricorso.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con sentenza del 03 Novembre 2009 dichiarava la richiesta della Sig.ra Lautsi ammissibile, condannando lo Stato Italiano al risarcimento del danno morale.
Da ultimo, con sentenza della Grand Chambrer del 18 marzo 2011, la Corte EDU ha ritenuto legittima l’ostensione del crocifisso negli ambienti pubblici scolastici, da parte dello Stato italiano, in quanto ciò, non lederebbe né il diritto all’istruzione (sancito dall’art. 2 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione), né la libertà di pensiero, coscienza e religione (disposta dall’art. 9 CEDU).
L’UDIENZA DEL 30 GIUGNO 2009
Grand Chambre composta da:
Jean-Paul Costa (Francia), Presidente; Christos Razakis (Grecia); Nicolas Bratza (Regno Unito); Peer Lorenzen (Danimarca); Josep Casadevall (Andorra); Giovanni Bonello (Malta); Bostjan M. Zupancic (Slovenia); Nina Vajic (Croazia); Rait Maruste (Estonia); Anatoly Kovler (Russia); Sverre Erik Jebens (Norvegia); Paivi Hirvela (Finlandia); Giorgio Malinverni (Svizzera); George Nicolaou (Cipro); Ann Power (Irlanda); Zdravka Kalaydjieva (Bulgaria); Guido Raimondi (Italia); Mihai Paolelungi (Moldavia); David Thòr Bjorgvinsson (Islanda); Kristina Pardalos (San Marino) e Erik Fribergh.
Intervengono nell’ordine:
- – la difesa della ricorrente composta dagli avvocati Nicolò Paoletti e Natalia Paoletti;
- – i rappresentanti dello Stato Italiano Nicola Lettieri e Giuseppe Albenzio;
- – in qualità di parte terza il Professor Joseph Weiler.
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