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Convivenza more uxorio e matrimonio

Sempre più rilevanti i diritti riconosciuti alle famiglie di fatto.

 

Con una recente Sentenza (n. 15481 del 20 giugno 2013) la Suprema Corte di Cassazione torna ad affrontare il problema delle famiglie di fatto, ripercorrendo i passaggi più salienti che hanno portato ad una progressiva equiparazione dei diritti dei conviventi e dei coniugi.

Afferma la Corte che i doveri derivanti dal matrimonio, non possono non riflettersi anche nella fase precedente al matrimonio stesso, e, quindi, in assenza di un vincolo coniugale, ma, ciò nonostante in presenza di una unione di fatto che presenti i caratteri della stabilità e della serietà. La prospettiva, infatti, della futura costituzione del vincolo matrimoniale, non esonera i soggetti conviventi dal rispetto degli obblighi fondamentali di lealtà, correttezza e solidarietà derivanti dal matrimonio.

La Corte prosegue dando atto di un sempre maggior favore, in termini di riconoscimento, dimostrato dalla legislazione nazionale, nei confronti della famiglia di fatto.
A titolo esemplificativo si cita:
– In tema di filiazione, il venir meno di ogni forma di discriminazione tra figli legittimi e naturali (legge 219/2012);
– In tema di protezione contro gli abusi familiari, l’introduzione dello strumento degli ordini di protezione anche nell’ambito della convivenza more uxorio (legge 154/2001 che ha introdotto gli artt. 342 bis e ter c.c.);
– In tema di adozione, dove il requisito della stabilità della coppia di adottanti viene rispettato anche quando i coniugi hanno convissuto in modo stabile e continuativo per almeno tre anni prima del matrimonio (legge 184/1983);
– In tema di amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione (artt. 408 e 417 c.c.);
– Ed ancora, in tema di fecondazione assistita, a cui viene concesso l’accesso anche alle coppie di fatto o di affidamento condiviso, la cui disciplina è applicabile anche ai figli di genitori conviventi.

Si tratta, usando le parole della Consulta, “di segnali di una crescente attenzione del legislatore verso fenomeni di consorzio solidaristico (n.d.r. il riferimento è all’art. 2 Cost.) e modelli familiari in cui per libera scelta si è escluso il vincolo, e, con esso, le conseguenze legali, del matrimonio”.

La Corte di Cassazione, a sostegno della progressiva equiparazione tra famiglia di fatto e famiglia basata sul matrimonio, procedepoi all’analisi della giurisprudenza che ha condotto a simile risultato, passando in rassegna le pronunce della Corte Costituzionale, la stessa giurisprudenza di cassazione e, da ultimo, anche i recenti orientamenti a livello comunitario. Si citano:
– Corte Costituzionale, Sent. n. 237 del 1986 sulla rilevanza costituzionale dei rapporti di fatto alla luce del “rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche”;
– Corte Costituzionale, Sent. n. 138 del 2010 sempre in tema di rilievo costituzionale di ogni formazione sociale (compresa la famiglia di fatto) idonea a consentire il pieno e libero sviluppo della personalità umana;
– Corte di Cassazione, Sent. n. 12278 del 2011 e n. 23725 del 2008, sul riconoscimento del diritto del convivente di soggetto deceduto a causa di un terzo al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale;
– Corte di Cassazione, Sent. n. 3923 del 2012 e n. 17195 del 2011, che ha attribuito rilievo, al fine della cessazione del diritto all’assegno di mantenimento o divorzile, all’instaurazione di una relazione di convivenza stabile da parte dell’ex coniuge;
– Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sent. 24 giugno 2010, Prima Sezione, caso Schalk e Kopft contro Austria, dove la Corte, specificando il significato dell’art. 8 CEDU, afferma che la nozione di famiglia cui fa riferimento la disposizione non è limitata alle relazioni basate sul matrimonio, potendosi benissimo estendere anche ad altre relazioni familiari di fatto, fondate sulla sola convivenza.

Pertanto, alla luce del quadro sopraesposto, non si può che convenire con l’indirizzo seguito dalla Suprema Corte in ordine alla sempre maggiore equiparazione tra famiglia fondata sul matrimonio e famiglia di fatto e sulla inderogabilità ed indisponibilità dei doveri non solo derivanti dal matrimonio ma ravvisabili altresì nella semplice convivenza.

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Avvocato Stefania Beccati: