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La separazione e l’affidamento dei figli nella famiglia di fatto parte II

L’ affidamento dei figli di genitori non coniugati

Secondo articolo che segue il precedente in tema di famiglia di fatto.

Per quanto concerne l’affidamento della prole, a fronte della crisi della coppia di fatto, va evidenziato che l’art. 4 della legge 54 del 2006 (Affido condiviso) ha espressamente previsto che ai figli di genitori non coniugati si applichino le medesime disposizioni dettate dagli artt. 155 e seguenti del c.c., con ciò sancendo un parallelismo con la normativa sostanziale applicabile ai figli delle coppie coniugate.
In forza di tale richiamo, pertanto, alla prole nata in un contesto di convivenza more uxorio, si applicano le disposizioni dettate in tema di bi-genitorialità, di esercizio congiunto della potestà, di mantenimento diretto dei figli e di conservazione e salvaguardia di significativi rapporti con entrambi i genitori.
Non solo, l’art. 155 c.c. richiamato (ora 337-ter c.c.) afferma che il minore ha diritto di conservare rapporti significativi anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per la prima volta (con la riforma del 2006), pertanto, viene codificato, a livello normativo, il ruolo fondamentale che i nonni ricoprono nello sviluppo e nella crescita del minore.

Quale è il criterio di assegnazione della casa coniugale in presenza di figli?

La casa coniugale può essere assegnata al convivente, nel caso di crisi della famiglia di fatto, laddove vi siano figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti.
Tale diritto, che si è affermato nel nostro ordinamento in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 166 del 1998, legittima la compressione temporanea (fino al raggiungimento della maggiore età o dell’indipendenza economica della prole) del diritto di proprietà di cui sia titolare l’altro genitore, e ciò al fine di garantire ai figli la conservazione dell’habitat domestico anche dopo la cessazione della convivenza more uxorio (Cass. civ. Sez. I, 26/05/2004, n. 10102 (rv. 573134)).

continua… )

Avvocato Stefania Beccati: